Segnaliamo che da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ci è giunta una comunicazione di errata corrige, che alleghiamo al presente messaggio (relativa al precedente comunicato, pubblicato in questa pagina in basso)
Ricordiamo che l’oggetto della comunicazione è il Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i. – Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, e nella nota si fornivano indicazioni operative in ordine all’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi e ai criteri da seguire nell’impiego di norme e documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali.
Si prega ora di prendere nota delle correzioni.
Pubblichiamo per opportuna conoscenza, la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, prot. n. 15002 del 22 luglio 2026, avente ad oggetto «Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i. – Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali».
La nota fornisce indicazioni operative in ordine all’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi e ai criteri da seguire nell’impiego di norme e documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali.